Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per
effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, degli strumenti
utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei
dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento dispone
1. Modalità di fruizione del credito d’imposta
1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 8, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, spettante in
relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per
effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti
utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.2. Il credito di cui al punto 1.1, pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un
massimo di 50 euro per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima
liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è
stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali
effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato
pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
1.3. All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’articolo 1, comma 72, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.4. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino
a quando se ne conclude l’utilizzo.
1.5. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive
modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate.
1.6. Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto
del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione,
il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176 risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo
scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta
consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate.
1.7.Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24
per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative
istruzioni di compilazione.
2. Modalità di pagamento del corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento degli
strumenti
2.1. Ai fini di cui al punto 1.2, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con
modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
3. Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta e rispetto del limite di spesa
3.1. Per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica
mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in
compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le
fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere
prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
3.2. Il rispetto del predetto limite di spesa è comunque assicurato dal blocco preventivo
delle compensazioni, mediante scarto del relativo modello F24 presentato in via
telematica, nei casi di cui al punto 1.6 del presente Provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le persone
fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente
attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori
dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale. La disposizione prevede, inoltre, che l’esercente trasmetta all’Agenzia
delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3
e 4 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto
modificando il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una
nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. La medesima disposizione ha,
altresì, modificato il comma 544 dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo
che “Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie
degli scontrini, sia istantanee sia differite”.